Gli insegnanti di religione non possono partecipare “a pieno titolo” agli scrutini ed i crediti scolastici per l’ora di religione devono ritenersi illegittimi in quanto discriminano gli studenti che professano confessioni diverse e non hanno analoga possibilità di credito formativo. Lo ha stabilito la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che ha accolto il ricorso dalla Consulta Romana per la Laicità nelle Istituzioni per ottenere l'annullamento delle Ordinanze emanate dall'allora Ministro dell'Istruzione Fioroni per gli esami di Stato del 2007 e 2008 che prevedevano la valutazione della frequenza dell'insegnamento della religione cattolica ai fini della determinazione del credito scolastico, e la presenza agli scrutini da parte degli insegnanti di religione cattolica.
Nella sentenza, che è stata oggetto di vivaci discussioni, il Tar ha affermato, tra l’altro, che il concetto di separazione tra la sfera religiosa e quella civile è stato uno dei preziosi contributi della Cristianità alla civiltà occidentale, e che il principio della laicità dello Stato, pur non definito in alcuna norma, è stato chiaramente enunciato dalla Corte costituzionale nell'ampia accezione di “garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”, e rispetto al quale lo Stato si pone in condizione di “neutralità”. I principi della Carta costituzionale postulano pertanto uno Stato che, rispetto alla religione, non si pone in termini di ostilità, “ma si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini”.
I giudici amministrativi hanno inoltre sottolineato che la religione non è una “materia scolastica” come le altre e non può essere ricondotta nell’ambito delle attività rilevanti ai fini dei crediti formativi, ma “non perché la religione cattolica non debba essere considerata una materia priva di valori storici e culturali ma anzi, al contrario, perché non può essere considerata una normale disciplina scolastica proprio perché è un insegnamento di pregnante rilievo morale ed etico che, come tale, abbraccia quindi l’intimo profondo della persona che vi aderisce”. La sfera religiosa – conclude la sentenza - concerne aspetti che coinvolgono la dignità (riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'articolo 2 della Costituzione) dell’essere umano e spetta indifferentemente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici, ma proprio per questa ragione, sul piano giuridico, “un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico, proprio per il rischio di valutazioni di valore proporzionalmente ancorate alla misura della fede stessa.
Sotto tale profilo è dunque evidente l’irragionevolezza dell’ordinanza che, nel consentire l’attribuzione di vantaggi curriculari, inevitabilmente collega in concreto tale utilità alla misura della adesione ai valori dell’insegnamento cattolico impartito”, con la conseguenza che “le famiglie laiche o degli alunni stranieri appartenenti ad altre confessioni siano di fatto costretti o, ad accettare cinicamente e subdolamente l’insegnamento di una religione cui non credono; ovvero a subire un'ulteriore discriminazione di carattere religioso, che si accompagna e si aggiunge spesso a quelle di carattere razziale, economico, linguistico e culturale”.
Sulla sentenza si è espresso in maniera critica l’ex Ministro Fioroni, mentre l’attuale Ministro, Mariastella Gelmini, ha annunciato un ricorso al Consiglio di Stato.
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Pubblicato da
Raffaele Ponsillo
lunedì 21 settembre 2009
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